Sez. 6, Sentenza n. 401 del 23/01/1996 Cc. (dep. 22/04/1996) Rv. 205026 - 01
Indagini preliminari - Attività del Pubblico Ministero - Individuazione di persone o cose | Individuazione fotografica - Effettuata dal Pubblico Ministero o su sua delega della polizia giudiziaria - Applicabilità delle norme in tema di ricognizione di persone - Esclusione - Utilizzabilità di tali individuazioni per un provvedimento cautelare - Sussistenza.
Indagini preliminari - Attività del Pubblico Ministero - Individuazione di persone o cose
Gli atti di individuazione fotografica necessari per la immediata prosecuzione delle indagini ed effettuati dal Pubblico Ministero o, su sua delega, dalla polizia giudiziaria sono regolati dall'art. 361 cod. proc. pen. e non dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. relativi invece alla ricognizione di persone; i risultati della suddetta attività di individuazione ben possono inoltre essere posti a fondamento di un provvedimento cautelare in quanto integrano il concetto di "grave indizio".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 214, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)