Sez. 4, Sentenza n. 3425 del 12/12/1997 Cc. (dep. 11/02/1998) Rv. 210444 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO E DELLE PERSONE INFORMATE - IN GENERE | Necessità di delega da parte del P.M. - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO E DELLE PERSONE INFORMATE - IN GENERE
Le ricognizioni fotografiche ben possono avvenire, con indubbio valore ai fini della misura cautelare, su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, come si evince dal fatto che questa deve adoperarsi (anche) per l'individuazione del colpevole e dalla locuzione "tra l'altro", contenuta nell'art. 349 comma 2 cod. proc. pen., che dimostra come gli atti di assicurazione della prova ivi espressamente indicati non esauriscono i poteri di iniziativa della p.g.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)