Sez. 5, Sentenza n. 12027 del 06/04/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214872 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | In Genere - Individuazione fotografica - Differenza dalla ricognizione - Introduzione nel processo tramite deposizione di personale di PG che la ha ricevuta o tramite deposizione di chi la ha effettuata.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
L'individuazione fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione che è espressamente regolata dal codice di rito, può essere utilizzata ai fini della decisione anche se compiuta senza particolari formalità (e sempre che sia legittimamente introdotta nel processo), in forza dei principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice. L'esito della suddetta individuazione può risultare da qualsiasi atto di indagine della polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del personale di polizia che ha ricevuto l'atto, ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)