Sez. 6, Sentenza n. 28124 del 05/06/2002 Ud. (dep. 23/07/2002) Rv. 222039 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE | Intervenuta abrogazione del reato presupposto - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato principale.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l'intervenuta abolizione del reato presupposto, a seguito di intervento legislativo, non incide sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 361 cod. pen., dovendosi escludere l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 2 comma 2 cod. pen. (fattispecie in cui era intervenuta l'"abrogatio criminis" della contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S. la cui denuncia era stata omessa dal pubblico ufficiale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 361, Testo Unico 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)