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Sez. 6, Sentenza n. 8827 del 21/05/1999 Ud. (dep. 09/07/1999) Rv. 214674 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Reato falsamente addebitato - Successiva modifica legislativa della relativa fattispecie - Irrilevanza ai fini della configurabilità della calunnia - Fattispecie riguardante il reato di cui all'art. 323 cod. pen. quale oggetto della calunnia.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214674-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

In tema di calunnia, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie e come tale va apprezzato al momento consumativo, senza che sulla configurabilità del reato possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui il reato falsamente attribuito configurava un abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen., per il quale dal ricorrente era stata invocata la modifica introdotta dalla legge n. 234 del 1997 e, in relazione a tale evento, il sopravvenuto venir meno della punibilità della contestata calunnia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)