Sez. 1, Sentenza n. 7396 del 15/12/1983 (Rv. 431991 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITÀ - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITÀ - DECORRENZA.*
Ai sensi dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo fissato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, i crediti di lavoro ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa sono soggetti a rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione, anche se anteriore a quella di entrata in vigore della legge suddetta, fino alla data del provvedimento che ordina la liquidazione stessa, e non anche per il tempo successivo all'apertura del procedimento concorsuale. (V 1045/80, mass n 404512; (V 4137/79, mass n 400650; (V 349/79, mass n 396441; (Conf 1670/82, mass n 419499 S.U.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)