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Sez. 1, Sentenza n. 349 del 18/01/1979 (Rv. 396441 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROCEDURE CONCORSUALI - CREDITI DI LAVORO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IMPORTO - RIVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396441-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROCEDURE CONCORSUALI - CREDITI DI LAVORO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IMPORTO - RIVALUTAZIONE.*

Ai sensi dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nelle procedure concorsuali i crediti di lavoro vanno ammessi al passivo nello importo corrispondente alla rivalutazione operatasi e fino al momento della ammissione definitiva e con il privilegio generale per l'intero ammontare che ne risulta, perche il quid pluris monetario, in cui la rivalutazione si traduce, e pur sempre "retribuzione", anche se la lettera della legge, riferendosi al pregiudizio in senso economico che il lavoratore diversamente risentirebbe, parla di "maggior danno".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 429 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)