Sez. U, Sentenza n. 10675 del 06/11/1990 (Rv. 469673 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AMBITO.*
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AMBITO.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per le controversie su sanzioni pecuniarie per infrazioni edilizie (attengano esse allo "an" od al "quantum" della pretesa creditoria, ovvero alla legittimità del procedimento di esazione), deve essere affermata non soltanto con riguardo alle pene di cui agli artt. 15 e 18 di detta legge, espressamente richiamati dal citato art. 16, ma anche con riguardo a pene irrogate, nel vigore della medesima legge, in base a norme diverse, ancorché anteriori (art. 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765). (V 3571/89, mass n 463538; (V 3340/89, mass n 463393).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)