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Sez. U, Sentenza n. 3571 del 02/08/1989 (Rv. 463538 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIO - PER INFRAZIONE EDILIZIA - IRROGAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - IMPUGNAZIONE DELL'INTIMATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DI DETTA LEGGE - RILEVANZA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463538-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIO - PER INFRAZIONE EDILIZIA - IRROGAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - IMPUGNAZIONE DELL'INTIMATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DI DETTA LEGGE - RILEVANZA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a pena pecuniaria per infrazione edilizia, che sia irrogata dal sindaco dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, l'impugnazione dell'intimato, tanto se diretta a denunciare vizi formali, quanto se rivolta a contestare la pretesa creditoria, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 di detta legge, mentre non rileva, ai fini della giurisdizione, la questione di costituzionalità della legge medesima, in relazione all'art. 25 della Costituzione, ove applicabile a violazioni commesse anteriormente, essendo influente la questione stessa solo nell'ambito dell'indagine sulla legittimità dell'atto sanzionatorio, affidata al giudice munito di Competenza giurisdizionale. (V 7071/83, mass n 431690).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)