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Sez. 6, Sentenza n. 269 del 05/11/2013 Cc. (dep. 07/01/2014) Rv. 258456 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di gravame - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258456-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)