Sez. 4, Sentenza n. 18385 del 09/01/2018 Ud. (dep. 27/04/2018) Rv. 272739 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Omessa valutazione di memorie difensive - Nullità - Esclusione - Deducibilità in sede di legittimità - Limiti.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)