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Sez. 2, Sentenza n. 8053 del 08/08/1990 (Rv. 468709 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. PROPOSTA DALL'AMMINISTRATORE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468709-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. PROPOSTA DALL'AMMINISTRATORE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ.*

La disposizione del n. 4 dell'art. 1130 cod. civ. non va interpretata nel senso che l'amministratore possa chiedere soltanto misure cautelari, bensì si riferisce a tutti gli Atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni e quindi legittima l'amministratore a proporre l'Azione di cui all'art. 1669 cod. civ. contro l'appaltatore diretta a rimuovere i gravi difetti della costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dello edificio condominiale, senza la preventiva autorizzazione della assemblea dei condomini. (V 6326/86, mass n 448549; (V 152/85, mass n 438359).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 n. 4, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)