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Sez. 2, Sentenza n. 152 del 19/01/1985 (Rv. 438359 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - LIMITAZIONE ALLE SOLE MISURE CAUTELARI - ESCLUSIONE - AZIONE DI DANNO TEMUTO E AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. CONTRO L'APPALTATORE - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438359-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - LIMITAZIONE ALLE SOLE MISURE CAUTELARI - ESCLUSIONE - AZIONE DI DANNO TEMUTO E AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. CONTRO L'APPALTATORE - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di condominio di edifici la norma del quarto comma dell'art. 1130 cod. civ. va intesa nel senso che l'amministratore, oltre a chiedere i provvedimenti cautelari, è abilitato anche a compiere tutti gli Atti diretti alla conservazione della integrità delle cose comuni, con la conseguenza che il medesimo può esercitare, senza la preventiva autorizzazione della assemblea dei condomini sia l'Azione di danno temuto, sia quella di cui all'art. 1669 cod. civ. contro l'appaltatore al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dell'edificio nel caso di rovina di questo o gravi vizi di costruzione che ne mettano in pericolo la sicurezza, senza trovare deroga per il caso in cui le opere di rifacimento dell'edificio siano state già eseguite a cura dello stesso amministratore. (Conf 1178/80, mass n 404663; (Conf 2445/62, mass n 253650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)