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Sez. 2, Sentenza n. 6326 del 28/10/1986 (Rv. 448549 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONE PREVISTA DALL'ART. 1669 COD. CIV. - INCLUSIONE - AZIONE DI GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA O DELL'OPERA APPALTATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448549-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONE PREVISTA DALL'ART. 1669 COD. CIV. - INCLUSIONE - AZIONE DI GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA O DELL'OPERA APPALTATA - ESCLUSIONE.*

In relazione ad un edificio in condominio, l'Azione prevista dallo art. 1669 cod. civile, che può essere proposta nei confronti dell'appaltatore per il caso di rovina dell'edificio o di gravi difetti di costruzione che ne mettano in pericolo la stabilità, rientra tra gli Atti conservativi di Competenza dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1130 n. 4 cod. civ., a differenza delle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta o dell'opera appaltata le quali, ponendo in contestazione l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita o da quello di appalto, possono essere esercitate soltanto dagli acquirenti delle singole unità immobiliari ovvero dal committente. (Conf 1912/85, mass n 439824; (Conf 152/85, mass n 438359; (Conf 7527/83, mass n 432119; (Conf 2954/83, mass n 427867; (Conf 1178/80, mass n 404663; (Conf 6370/79, mass n 403095).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)