diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019 (Rv. 655212 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Eccezione di parte - Deduzione nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655212-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ

Ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)