diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17464 del 17/07/2013 (Rv. 627348 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE | Artt. 33, quarto comma, della legge n. 41 del 1986 (poi abrogato dalla legge n. 498 del 1992) e 26, quarto comma, della legge n. 109 del 1994 - Differenze - Clausola contrattuale che, nel 1998, stabiliva il "prezzo chiuso" in conformità della prima di tali discipline - Nullità - Fondamento - Sanatoria ex d. lgs. n. 133 del 2006 - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627348-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE

In tema di appalti di opere pubbliche, il "prezzo chiuso" ex art. 33, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (poi abrogato dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498) consisteva nel prezzo del lavoro, al netto del ribasso di asta, aumentato del cinque per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, diversamente da quanto, invece, sancito dal successivo art. 26, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a tenore del quale il "prezzo chiuso" era il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, qualora la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente fosse stata superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per la loro ultimazione. Trattandosi, quindi, di norme tra loro incompatibili, deve ritenersi nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola contrattuale che, nel 1998, stabiliva il "prezzo chiuso" in conformità della prima di tali discipline, non potendosene, pertanto, configurare una sanatoria postuma alla stregua dell'art. 133 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Legge 23/12/1992 num. 498 art. 15, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)