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Sez. 3, Sentenza n. 252 del 12/01/1979 (Rv. 396317 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - PERSONALE DELLA PARTE OD IN SUA VECE ANCHE DI DIFENSORE PUR ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396317-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - PERSONALE DELLA PARTE OD IN SUA VECE ANCHE DI DIFENSORE PUR ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA.*

Non essendo il precetto atto strettamente giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice, e rappresentando invece una semplice minaccia di esecuzione, la sottoscrizione di quella intimazione pone un problema di rappresentanza sostanziale anzi che processuale. Il precetto, pertanto, puo venire sottoscritto dalla parte, o, in sua vece, da un procuratore ad negotia o da ogni legale, avvocato o procuratore munito di mandato ad litem, pure se iscritto in altro distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo le Disposizioni, come quella dell'art 5 RDL n 1578 del 1933, sull'ordinamento processuale forense, le quali presuppongono lo svolgimento di un giudizio. (Conf 2736/77, mass n 386393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)