Sez. 1, Sentenza n. 42346 del 11/10/2024 Cc. (dep. 18/11/2024) Rv. 287149-01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Detenzione domiciliare sostitutiva - Giudice competente per la fase esecutiva - Magistrato di sorveglianza del luogo dell’esecuzione della pena.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. C) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)