Sez. 1, Sentenza n. 10781 del 15/01/2025 Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 287690-01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE | Richiesta dell’istituto penitenziario di comunicare la data del fine pena della semilibertà sostitutiva - Trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)