Sez. 1, Sentenza n. 21586 del 11/03/2025 Cc. (dep. 09/06/2025) Rv. 288265-01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE | Pena sostitutiva della detenzione domiciliare - Trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione ed annoti il fine pena - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)