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Sez. 1, Sentenza n. 2769 del 19/01/1984 Ud. (dep. 23/03/1984) Rv. 163329 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - PROSPETTATI DALLA PARTE - ESAME ANALITICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163329-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - PROSPETTATI DALLA PARTE - ESAME ANALITICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Per adempiere compiutamente l'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato o dal suo difensore, essendo invece sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive, che pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. (Conf mass n 161866; (Conf mass n 158424; (Conf mass n 156477; (Conf mass n 154799).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)