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Sez. 1, Sentenza n. 238 del 13/01/1996 (Rv. 495366 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Società di persone - I.L.O.R. dovuta dalla società - Pagamento della stessa per errore da parte dei soci - Omissione di pagamento dell'imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495366-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Nella ipotesi in cui i soci di una società personale abbiano provveduto al pagamento dell'I.L.O.R. nella (erronea) persuasione di essere tenuti al pagamento del tributo che, invece, grava sulla società (art. 116 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), il versamento dell'I.L.O.R. dovuta sui redditi della società deve considerarsi omesso senza che possa ritenersi applicabile la sanatoria prevista per le "irregolarità formali"(art. 21, primo comma, D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989 n. 154; art. 3, legge 22 dicembre 1980 n. 882), atteso che gli errori che la legge considera come meramente "formali" consistono nell'omissione di adempimenti strumentali o contabili, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito, e che non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 882 del 1980, in virtù del quale "non si considera omesso il versamento imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta...", presupponendo detta disposizione che l'errore riguardi pur sempre l'imposta dovuta dallo stesso contribuente e non, come nel caso di specie, quella gravante su di un distinto centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive quali sono, appunto, le società personali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)