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Sez. 1, Sentenza n. 1402 del 11/02/1998 (Rv. 512489 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Nel caso di società di persone - Di fatto - Soggettività passiva dei soci - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Versamento dell'imposta effettuato direttamente dal socio - Riferibilità alla società - Limiti.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512489-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

La dizione normativa dell'art. 2 del d.P.R. n. 599 del 1973 - il quale istituisce e disciplina l'imposta locale sui redditi e dispone che soggetti passivi di tale imposta siano le "società di ogni tipo, comprese le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice - non lascia adito a dubbi sul punto che il legislatore abbia inteso comprendere, fra i debitori di imposta, tutte le società, nonché sul punto che soggetto passivo dell'imposta sia la società, e non i suoi componenti o i suoi rappresentanti, in ordine ai quali può solo sorgere questione se, nell'effettuare il pagamento dell'imposta, abbiano o no agito - e validamente - in rappresentanza della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)