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Sez. 1, Sentenza n. 9955 del 08/10/1998 (Rv. 519516 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Società in nome collettivo - Pagamento dell'imposta da parte dei soci in nome proprio - Rilievo estintivo dell'obbligazione tributaria gravante sulla società - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519516-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

La mera autonomia patrimoniale di cui una società in nome collettivo gode, non si pone in contrasto con l'adempimento, da parte dei soci, del debito di imposta societario, che deve ritenersi valido quando sia effettuato da soggetti comunque tenuti in via solidale per i debiti della società, quali i singoli soci. Pertanto, in tema di ILOR, allorché il versamento dell'imposta (nella specie, un acconto) sia avvenuto direttamente ad opera dei soci quali persone fisiche, la modalità non corretta (sotto il profilo della normativa tributaria) del versamento non toglie il fatto che l'Erario abbia comunque ottenuto soddisfacimento alla sua pretesa e nulla possa più pretendere nei confronti della società, unica reale e vera obbligata

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 2, Cod. Civ. art. 2291, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)