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Sez. 1, Sentenza n. 529 del 21/01/1999 (Rv. 522476 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Istanza di sequestro conservativo "ante causam" - Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522476-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Il decreto con il quale il giudice designato per la trattazione del ricorso cautelare (sequestro conservativo "ante causam") fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sè, avendo carattere puramente interlocutorio ed essendo privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, siccome finalizzato all'emissione dell'ordinanza cautelare (che è reclamabile), non è impugnabile con il regolamento di competenza, postulando quest'ultimo una decisione irretrattabile sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)