diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5229 del 11/06/1997 (Rv. 505114 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimenti per l'attuazione delle misure cautelari in materia di obblighi di consegna, rilascio e fare - Statuizioni sulla competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505114-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Non è ammissibile, neanche in riferimento all'art. 111 Cost., il regolamento di competenza nei confronti del provvedimento con cui un giudice si sia dichiarato competente in ordine al procedimento di attuazione di misure cautelari relative ad obblighi di consegna, rilascio o fare (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), in quanto il principio della non ricorribilità in cassazione - stante la loro non decisorietà e non irretrattabilità- dei provvedimenti cautelari di accoglimento o di rigetto e delle declaratorie sulla competenza emanate nell'ambito dei relativi procedimenti è applicabile anche ai provvedimenti relativi all'attuazione dei provvedimenti cautelari, che hanno carattere strumentale rispetto a questi ultimi e sono anch'essi destinati a perdere efficacia a seguito della decisione di merito e a non produrre effetti sostanziali definitivi. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto contro il provvedimento con cui il pretore si era dichiarato competente per l'attuazione di un provvedimento possessorio, benché lo stesso fosse stato emanato dal tribunale a seguito di reclamo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)