Sez. L, Sentenza n. 13348 del 29/11/1999 (Rv. 531677 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Disciplina del procedimento cautelare uniforme - Ricorso ante causam al pretore del lavoro ex art. 700 cod. proc. civ. - Dichiarazione di litispendenza fra il procedimento cautelare e un giudizio di merito anteriormente instaurato avanti al tribunale ordinario - Nel presupposto della strumentalità della misura cautelare rispetto ad esso e della competenza cautelare del tribunale - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Avverso l'ordinanza con cui un pretore del lavoro, adito con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. "ante causam", secondo la disciplina del processo cautelare uniforme, dichiari la litispendenza fra il procedimento cautelare ed un giudizio di merito instaurato anteriormente avanti al tribunale come giudice ordinario, ravvisando che in quel giudizio era stata esercitata l'azione di merito riguardo alla quale la misura cautelare avrebbe dovuto svolgere funzione strumentale e che, pertanto, il giudice della cautela doveva identificarsi nel tribunale ai sensi dell'art. 669 - quater cod. proc. civ., deve considerarsi inammissibile il regolamento di competenza, in quanto la tutela della parte interessata contro l'erroneità della valutazione pretorile (sotto il profilo dell'assenza di quella strumentalità, per non potersi identificare il giudizio avanti al tribunale in quello di merito relativo alla misura cautelare), si può estrinsecare, sia mediante la proposizione del reclamo (a seguito della sentenza n. 197 del 1995 della Corte Costituzionale), sia attraverso la riproposizione della domanda cautelare ex art. 669 - "septies" cod. proc. civ. (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso nel quale avanti al tribunale era stato instaurato giudizio di impugnazione della esclusione di un socio da una cooperativa e davanti al pretore quello stesso socio aveva chiesto un provvedimento attinente ad un rapporto di lavoro esistente con la società; la Suprema Corte ha anche precisato che la declaratoria di litispendenza si doveva nella sostanza considerare una declinatoria di competenza, per la pretesa sussistenza della competenza del giudice del merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 6690 septies, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)