Sez. 1, Sentenza n. 23346 del 23/03/2017 Cc. (dep. 11/05/2017) Rv. 270119 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Divieto di accesso ai luoghi imposto dal Questore ai sensi del comma quinto (cd. DASPO amministrativo - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
E legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nei confronti di persona già sottoposta al divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)