Sez. 1, Sentenza n. 12004 del 09/11/2012 Cc. (dep. 14/03/2013) Rv. 254948 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Decreto di espulsione amministrativa - Compatibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
È legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, anche con l'obbligo di soggiorno, in caso di permanenza nello Stato di cittadino straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, qualunque sia stata la ragione della mancata esecuzione dell'espulsione ove si configuri, in concreto, una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)