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Sez. L, Sentenza n. 4382 del 25/07/1984 (Rv. 436288 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E VIOLAZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI DISCIPLINARI - INFRAZIONE O INADEMPIMENTO POSTI IN ESSERE DA UNA PLURALITÀ DI DIPENDENTI - CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO ED ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI ALCUNO SOLTANTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITÀ - LIMITI - MOTIVO ILLECITO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436288-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E VIOLAZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI DISCIPLINARI - INFRAZIONE O INADEMPIMENTO POSTI IN ESSERE DA UNA PLURALITÀ DI DIPENDENTI - CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO ED ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI ALCUNO SOLTANTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITÀ - LIMITI - MOTIVO ILLECITO - RILEVANZA.*

In relazione alla intrinseca discrezionalità del potere disciplinare, il datore di lavoro, per reagire ad un comportamento posto in essere da una pluralità di dipendenti, tali da giustificare una sanzione disciplinare ed anche il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, può limitare l'Esercizio del suo diritto, contestando l'infrazione o l'inadempimento ad alcuno soltanto dei lavoratori ed adottando solo a suo carico i relativi provvedimenti, senza che, di norma, possano assumere rilievo i motivi soggettivi, determinanti i singoli Atti che risultino sorretti dalla loro causa tipica. La legittimità dell'atto viene, tuttavia meno, quando il motivo determinante sia anche illecito e si traduca nel proposito fraudolento di far conseguire all'atto stesso un risultato vietato da norma imperativa. (nella specie, sancendo tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano dichiarato la nullità di una sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore per inosservanza del divieto di fumare nei luoghi di lavoro, desumendone la illegittimità dalla circostanza che altri lavoratori colpevoli di identica infrazione non erano stati perseguiti e che quello colpito dalla sanzione si era più volte segnalato per il suo impegno sindacale e rivendicativo, accumulando un nutrito contenzioso con la direzione aziendale). (V 6912/83, mass n 431569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)