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Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 14/04/1981 (Rv. 412964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PREVALENZA RISPETTO ALLA PRONUNZIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PREVALENZA RISPETTO ALLA PRONUNZIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE.*

In tema di litisconsorzio necessario o processuale, l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, determina la inammissibilita dell'impugnazione (nella specie, ricorso per Cassazione), rilevabile anche d'ufficio, ancorche l'integrazione sia stata parzialmente eseguita, in quanto detto termine ha natura perentoria e non puo, quindi, essere prorogato ne sostituito con l'accordo delle parti. La declaratoria di tale inammissibilita e preliminare rispetto alla pronunzia di Estinzione del processo per la rinunzia all'impugnazione, non potendosi rinunziare ad un diritto processuale quando non sussistano le condizioni necessarie per il suo Esercizio. (Conf 1263/80, mass n 404763, sulla seconda parte; (Conf 4182/79, mass n 400692, sulla prima parte; (Conf 5812/78, mass n 395638, sulla seconda parte; (Conf 3736/76, mass n 382436, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)