Sez. U, Sentenza n. 3736 del 22/10/1976 (Rv. 382436 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO RELATIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI SANITARI - RICORSO PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE CONTRO LA RELATIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONTROINTERESSATI - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO RELATIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI SANITARI - RICORSO PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE CONTRO LA RELATIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONTROINTERESSATI - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il ricorso per Cassazione proposto, per motivi di giurisdizione, contro una decisione del consiglio di stato emessa nel giudizio istaurato per l'annullamento della delibera di un ente ospedaliero, con la quale sono stati conferiti incarichi sanitari, deve essere notificato, stante l'unicita del rapporto giuridico controverso, oltre che all'ente pubblico, anche a tutti i controinteressati che sono stati parti nel suddetto giudizio. Pertanto, il ricorso per Cassazione e inammissibile se non si sia provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel termine stabilito dalla suprema Corte a norma dell'art 331 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)