diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7705 del 02/08/1990 (Rv. 468466 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE - PARTE INADEMPIENTE - DEBITO DI VALORE.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468466-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE - PARTE INADEMPIENTE - DEBITO DI VALORE.*

Il carattere risarcitorio proprio della restituzione di somme di danaro versate in forza di un contratto dichiarato risolto per inadempimento della parte che le ha ricevute è direttamente desumibile dall'efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458 cod. civ.) per effetto della quale le parti devono, innanzi tutto, salva sempre l'Azione di danni ex art. 1453 cod. civ., essere rimesse nei limiti del possibile nella stessa situazione in cui si trovavano prima della conclusione del contratto. Pertanto il detto debito di restituzione deve essere qualificato come debito di valore e non come debito di valuta, stante l'identità della sua funzione con quella propria di ogni obbligazione risarcitoria e atteso che la ratio dell'automatismo della rivalutazione in tema di obbligazioni di valore sta proprio nella necessità che il risarcimento sia integrale e completo. (V 1557/88, mass n 457624; (Conf 5143/87, mass n 453747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)