Sez. 2, Sentenza n. 5143 del 12/06/1987 (Rv. 453747 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE - DEBITO RELATIVO - NATURA - DEBITO DI VALORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE - DEBITO RELATIVO - NATURA - DEBITO DI VALORE.*
Il carattere risarcitorio della restituzione di somme di danaro versate in forza di un contratto dichiarato risolto per inadempimento dell'altra parte è direttamente desumibile dalla efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458 cod. civ.) per effetto della quale le parti devono innanzitutto (salva sempre l'Azione di danni ex art. 1453, primo comma, cod. civ.) essere rimesse, nei limiti del possibile, nella stessa situazione in cui si trovavano prima della conclusione del contratto. Pertanto, il debito di restituzione va qualificato come debito di valore, e non di valuta, stante l'identità della sua funzione con quella propria di ogni obbligazione risarcitoria e atteso che la "ratio" dell'automatismo della rivalutazione in tema di obbligazione di valore sta proprio nella necessità che il risarcimento sia integrale e completo. (V 2962/82, mass n 420867; (Conf 1203/86, mass n 444683; (contra 3940/82, mass n 421885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)