Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 10/06/1968 (Rv. 333683 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - EFFETTI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - EFFETTI - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui sia richiesta ad substantiam la Forma scritta, ai fini della validita del contratto, alla mancata sottoscrizione dell'atto sopperisce la produzione in giudizio e l'invocazione in proprio favore dell'atto stesso da parte del contraente, che non abbia per iscritto manifestato la sua volonta, purche il contraente che ha sottoscritto l'atto non abbia, anteriormente alla produzione del documento, manifestato la volonta di revocare il proprio consenso, non potendo in tale ipotesi ritenersi perfezionato il contratto attraverso l'incontro delle volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)