Sez. 3, Sentenza n. 738 del 18/03/1970 (Rv. 345997 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - EFFETTI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - EFFETTI - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, ai fini della validita del contratto, alla mancata sottoscrizione dell'atto sopperisce la produzione in giudizio e l'invocazione in proprio favore dell'atto stesso da parte del contraente, che non abbia manifestato per iscritto la sua volonta purche l'altro contraente non abbia manifestato, anteriormente alla produzione del documento, la volonta di revocare il proprio consenso. (Conf 1777-68 massima n 333683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)