Sez. 1, Sentenza n. 85 del 16/01/1971 (Rv. 349418 - 01)
SPORT - CONI - TOTOCALCIO - NATURA DEL RAPPORTO TRA PARTECIPANTE AL CONCORSO E IL RICEVITORE - MANDATO ONEROSO - CONSEGUENZE.*
SPORT - CONI - TOTOCALCIO - NATURA DEL RAPPORTO TRA PARTECIPANTE AL CONCORSO E IL RICEVITORE - MANDATO ONEROSO - CONSEGUENZE.*
I partecipanti al concorso pronostici totocalcio, i quali si avvalgano della facolta, prevista dall'art 3 del regolamento approvato con DM primo settembre 1951, di compiere le operazioni necessarie per la partecipazione al concorso presso un ricevitore autorizzato, conferiscono a quest'ultimo un mandato oneroso ai fini della detta partecipazione, la quale viene effettuata sotto la loro esclusiva responsabilita, nel senso che la responsabilita del CONI subentra solo nel momento in cui riceve il secondo ed il terzo tagliando (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione.*
Riferimenti normativi: DM 01/09/1951 art. 3, Cod. Civ. art. 1934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)