Sez. 2, Sentenza n. 21923 del 15/10/2009 (Rv. 609498 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Condizioni - Apprezzamento del giudice di merito - Accertata insussistenza delle condizioni relative - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)