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Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005 (Rv. 584285 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Operatività - Requisiti - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584285-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione; la verifica della sussistenza di tale requisito, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)