diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7924 del 27/10/1987 (Rv. 455674 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO NON DI FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI - CREDITO FATTO VALERE COME DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455674-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO NON DI FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI - CREDITO FATTO VALERE COME DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - CONSEGUENZE.*

La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito all'uopo dedotto, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, il giudice deve disattendere la relativa eccezione ed il convenuto potrà far valere il credito in separata Sede con autonomo giudizio. Qualora, invece, il credito dedotto in compensazione sia fatto valere come domanda riconvenzionale il giudice, per il combinato disposto dagli artt. 36 e 112 cod. proc. civ., dopo aver provveduto sulla domanda dell'attore, non può spogliarsi dell'ulteriore cognizione della controversia, ma deve accertare l'esistenza dell'altro credito allegato dal convenuto. (Conf 2127/78, mass n 391511).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)