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Sez. 5, Sentenza n. 6502 del 12/02/1976 Ud. (dep. 29/05/1976) Rv. 133672 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE PER LA SECONDA VOLTA - CONDANNA INTERMEDIA PER CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA - POSSIBILITA DI CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133672-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE PER LA SECONDA VOLTA - CONDANNA INTERMEDIA PER CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA - POSSIBILITA DI CONCESSIONE.*

L'ultimo comma dell'art 164 cod pen consente di concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, purche tra la precedente condanna sospesa e la nuova non siano inserite condanne intermedie. Non possono tuttavia incidere sfavorevolmente le condanne intermedie per contravvenzioni depenalizzate (nella specie, ai sensi della legge 3 maggio 1967 n 317), delle quali sono cessati tutti gli effetti penali a norma dell'art 2 comma secondo cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)