Sez. L, Sentenza n. 12055 del 09/08/2003 (Rv. 565887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Sistema di perequazione - Modalità di realizzazione del meccanismo di perequazione - Previsione di un criterio di adeguamento automatico e di meccanismi di contenimento (cd. 'fascè) - Principio di integrale adeguamento automatico - Costituzionalizzazione - Esclusione - Idoneità del meccanismo a garantire la sufficienza della pensione - Necessità - Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 21, legge n. 730 del 1983 ed 11, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Artt. 3, 36, 38 e 76, Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il sistema di perequazione automatica delle pensioni, a partire dall'art. 21, legge n. 730 del 1983, è stato caratterizzato, da un canto, dalla previsione di un adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici in forza di un indice ISTAT ricognitivo dell'andamento dei prezzi di consumo, dall'altro, da meccanismi di contenimento (in primo luogo, le c.d. 'fascè) che differenziano l'automatismo, facendolo regredire ad adeguamento solo parziale, secondo l'importo (da ultimo, complessivo) del trattamento pensionistico; questo meccanismo va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale secondo i quali, benché non sia stato costituzionalizzato il principio della piena perequazione automatica del trattamento pensionistico (tra le altre, Corte cost., n. 62 del 1999; n. 256 del 2001), occorre tuttavia che risulti assicurata una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (Corte cost., n. 226 del 1993; n. 42 del 1993), cosicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt, 11, D.Lgs. n. 503 del 1992 e 21, legge n. 730 del 1983, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma e 38, primo e secondo comma, Cost., qualora, come nella specie, non risulti sussistente l'inidoneità del meccanismo di adeguamento a preservare la sufficienza della pensione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita ed una esistenza libera e dignitosa; inoltre, è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, cit., in relazione all'art. 76, Cost., nella parte in cui prevede un sistema di rivalutazione per 'fascè, tenuto conto del principio secondo il quale il legislatore delegato doveva assicurare la stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, mentre l'eliminazione della dinamica delle retribuzioni è nel criterio di delega che considera la perequazione automatica delle pensioni in funzione della salvaguardia del loro potere d'acquisto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'assunto del ricorrente, secondo il quale dal 1985 al gennaio 1998 si era visto ridurre la pensione di circa lire 1.5000.000 l'anno non permetteva di ritenere neppure dedotto l'ampliamento della 'forbicè tra pensione e retribuzione necessario per dare consistenza al dubbio di illegittimità costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1982 num. 730 art. 21, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 24, Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)