Sez. L, Sentenza n. 4678 del 27/03/2003 (Rv. 561538 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Nuova disciplina dei tetti pensionistici ex art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - Riliquidazione - Esclusione - Conseguenze - Eccezione di illegittimità costituzionale del detto art. 21 in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
La disciplina prevista in tema di misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - in virtù della quale, con decorrenza dall'1 gennaio 1988, è ammissibile il computo anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse, prevista dall'art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, legge n. 297 del 1982, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 86 del 1988, conv. nella n. 160 del 1988 - deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive. Inoltre, neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, dovendo escludersi, in conformità dell'orientamento in materia della Corte Costituzionale, che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa vulnerare il principio costituzionale di eguaglianza.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)