Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 16/10/1976 (Rv. 382282 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - VENDITA CONCLUSA CON SCRITTURA PRIVATA CON IMPEGNO DI RIPRODURRE LA SCRITTURA IN SUCCESSIVO ATTO PUBBLICO - CONTESTUALE IMMISSIONE DELL'ACQUIRENTE NEL POSSESSO DEL BENE ED OBBLIGO DI COSTUI DI COMPLETARE IL PAGAMENTO DEL PREZZO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE PER ATTO PUBBLICO - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - VENDITA CONCLUSA CON SCRITTURA PRIVATA CON IMPEGNO DI RIPRODURRE LA SCRITTURA IN SUCCESSIVO ATTO PUBBLICO - CONTESTUALE IMMISSIONE DELL'ACQUIRENTE NEL POSSESSO DEL BENE ED OBBLIGO DI COSTUI DI COMPLETARE IL PAGAMENTO DEL PREZZO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE PER ATTO PUBBLICO - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, l'Obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento con contestuale immissione nel possesso del bene dell'acquirente, il quale completera in quella Sede il pagamento del prezzo, non vale a convertire in preliminare il contratto definitivo che le parti hanno eventualmente inteso concludere, nell'espressione dell'autonomia negoziale, in quanto i contraenti possono validamente ed efficacemente, contestualmente o in tempo successivo, accordarsi per la riduzione in atto pubblico della scrittura privata contenente gia un trasferimento dominicale perfetto, all'unico fine ricognitivo del precedente contratto. (V 1132/71, mass n 351223; (V 2790/70, mass n 349285; (V 2415/67, mass n 329694).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)