Sez. U, Sentenza n. 163 del 19/03/1999 (Rv. 524300 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Convenzioni per prestazioni specialistiche fra case di cura o strutture private e una ASL - Controversie relative - Riparto della giurisdizione - Controversie ponenti in discussione i contenuti della concessione e delle controversie scaturentine - Giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Nel caso di una convenzione per prestazioni specialistiche stipulata, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, tra una unità sanitaria locale e una casa di cura privata ovvero altra struttura minore privata, quali ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici, etc., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si discuta del contenuto della concessione e delle obbligazioni che ne scaturiscono: in particolare, della legittimità del potere della USL di subordinare alla sua autorizzazione l'accesso degli assistiti alle strutture sanitarie estranee all'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)