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Sez. U, Sentenza n. 256 del 10/01/2003 (Rv. 559610 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Natura - Contratti di diritto pubblico - Effetti - Rapporti qualificabili come concessioni amministrative - Controversie relative al contenuto delle convenzioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Estesa alle cause connesse relative al pagamento dei corrispettivi - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi (art. 7 legge n. 205 del 2000).
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559610-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

Nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le convenzioni tra le USL e le case di cura o le minori strutture private, stipulate ai sensi dell'art. 44 della detta legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative; pertanto, le controversie che abbiano per oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi, e quindi attraggono queste ultime nella propria giurisdizione. (Principio affermato in relazione a fattispecie cui non era applicabile, "ratione temporis", la nuova disciplina della giurisdizione in materia di pubblici servizi "ex" art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)