Sez. U, Sentenza n. 8212 del 29/04/2004 (Rv. 572440 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Natura - Contratto di diritto pubblico - Effetti - Rapporti qualificabili come concessioni amministrative - Controversie relative al contenuto della convenzione (in particolare alla configurabilità, nel suo ambito, di un tetto massimo di spesa) - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Conseguente non compromettibilità in arbitri della relativa domanda.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Nel sistema dell'assistenza sanitaria, la convenzione tra la Regione e la struttura privata, stipulata ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha natura di contratto di diritto pubblico e dà vita a un rapporto che si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, ricollegandosi a scelte di programmazione sanitaria riguardo alle quali l'Amministrazione conserva poteri autoritativi e di controllo anche nella fase attuativa; pertanto la controversia che investe la determinazione del contenuto di tale convenzione, ed in particolare la configurabilità, nel suo ambito, di un tetto massimo di spesa, rientra, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (l'accertamento inerente alla convenzione ponendosi come pregiudiziale rispetto alla pronuncia circa la spettanza del corrispettivo delle prestazioni eccedenti e circa le pretese risarcitorie conseguenti al denunciato inadempimento), con conseguente non compromettibilità in arbitri della relativa domanda.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)