diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2276 del 31/01/2008 (Rv. 601584 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Finalità e modalità di adempimento - Motivi del ricorso attinenti alla giurisdizione - Differenze nel procedimento su ricorso rispetto a quello di regolamento di giurisdizione - Conseguenze - Esonero del ricorrente dall'onere della esposizione sommaria dei fatti rispetto alla decisione impugnata - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601584-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, previsto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. e avente lo scopo di consentire l'individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta di cui alla sentenza impugnata ed alle censure alla stessa mosse, deve sussistere anche quando si deducano questioni di giurisdizione, poiché il potere della Corte di cassazione di svolgere indagini di fatto ai fini delle statuizioni sulla giurisdizione trova un limite nel caso di cognizione introdotta con ricorso ordinario, nel quale le indagini di fatto non possono essere esercitate in via sostitutiva dell'attività difensiva che la parte deve svolgere mediante il medesimo ricorso per cassazione, in relazione non solo (come nel regolamento di giurisdizione) agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)