Sez. U, Sentenza n. 389 del 07/07/1999 (Rv. 528350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Finalità e modalità di adempimento - Motivi del ricorso attinenti alla giurisdizione - Elementi differenziali del procedimento su ricorso rispetto a quello di regolamento di giurisdizione - Conseguenze - Esonero del ricorrente dall'onere della esposizione sommaria dei fatti - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, previsto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. e avente lo scopo di consentire l'individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta di cui alla sentenza impugnata e alle censure alla stessa mosse (ed integrato anche quando gli elementi necessari siano ricostruibili in base a quanto esposto in sede di articolazione dei motivi di ricorso), deve sussistere anche quando si deducano questioni di giurisdizione, poiché il potere della Corte di cassazione di svolgere indagini di fatto ai fini delle statuizioni sulla giurisdizione trova un limite nel caso di cognizione introdotta con ricorso ordinario, nella quale le indagini di fatto non possono essere esercitate in via sostitutiva dell'attività difensiva che la parte deve svolgere mediante il medesimo ricorso per cassazione, in relazione non solo (come nel regolamento di giurisdizione) agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)