Sez. U, Sentenza n. 9743 del 14/04/2008 (Rv. 602888 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni - Motivi che non consentono la dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ
In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell'art. 162 legge fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità (come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell'inammissibilità per l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o assenza dello stato d'insolvenza) ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento; fermo restando l'inammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)